Minori - In genere - Identità del minore - Necessità di tutela, per lo sviluppo equilibrato della sua personalità - Importanza, in caso di adozione, tanto delle relazioni che sorgono dal vincolo adottivo quanto di quelle positive pregresse - Incompatibilità con presunzioni assolute insensibili alla complessità delle situazioni personali (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione che esclude, con presunzione solo relativa, che il giudice possa valutare, nel caso di adozione "piena", il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine). (Classif. 155001).
Gli artt. 2 e 30 Cost. – unitamente agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità – mettono in luce la funzione che la tutela dell’identità del minore riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della sua personalità. Tale identità, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo, si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. (Precedenti: S. 79/2022 – mass. 44633; S. 286/2016 – mass. 39316; S. 278/2013)
Il processo di valorizzazione del diritto all’identità personale ha condotto all’affermazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona. (Precedenti: S. 286/2016; S. 278/2013-mass. 37469)
La tutela dell’identità del minore – e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva – non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa. (Precedenti: S. 253/2019 – mass. 41928; S. 185/2015; S. 232/2013; S. 213/2013; S. 57/2013; S. 291/2010; S. 265/2010 – mass. 34863; S. 139/2010 – mass. 34603; S. 41/1999; S. 139/1982 – mass. 9265).
Anche nel caso di adozione “piena”, il giudice può accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e che, per converso, la loro interruzione possa cagionargli un pregiudizio: ove, infatti, sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU e 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il giudice, nel caso di adozione cosiddetta “piena”, possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia di origine. È possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione della disposizione censurata che escluda la configurazione di una presunzione assoluta e, in particolare, il divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. Se, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali, quanto all’interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma censurata racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore).