Ordinanza 149/2011 (ECLI:IT:COST:2011:149)
Massima numero 35611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 20/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000), dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.

- Sulla inammissibilità − in ragione della carente descrizione della fattispecie e/o del difetto di motivazione sulla rilevanza − di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata, v., ex plurimis, le richiamate ordinanze n. 65, n. 64, n. 32 e n. 13 del 2011, n. 253 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 5  

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 6  

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 16