Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva deliberate dai Comuni limitatamente alla grande distribuzione - Impegno dei Comuni ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive - Incidenza sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, rientranti nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'«ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore questione.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, che impegna i Comuni - allorché deliberino, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al precedente comma 2, limitatamente alla grande distribuzione - ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore. Il legislatore regionale ha invaso il campo dell'ordinamento civile attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, incidendo sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo) riservato alla legislazione statale, ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale ed ai contratti collettivi territoriali o aziendali, e prevedendo, per di più, una diversa disciplina del riposo e della rotazione dei lavoratori dipendenti della grande distribuzione nelle giornate festive e domenicali di apertura. [Resta assorbita l'ulteriore questione di legittimità della medesima norma sollevata in relazione al diverso parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.].