Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2010 - Obbligatoria corrispondenza per ogni giornata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale della concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale - Preclusione della deroga alle chiusure domenicali e festive nel caso di inadempimento del suddetto obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, il quale, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2010, dispone che per ogni giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale, escludendo la deroga alle chiusure domenicali e festive in caso di inadempimento di tale obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34. Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» attribuita alla competenza regionale residuale e che, nell'esercizio di siffatta potestà, le Regioni possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali, dovendosi, al contrario, ritenere illegittima una normativa che, se pure in astratto riconducibile al suddetto titolo di competenza, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, attraverso l'introduzione di nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale; la censurata disposizione impone agli esercizi commerciali, che vogliano usufruire della facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di compensare ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. Pertanto, tale norma, contrariamente a quella che pretende di interpretare, invece di ampliare o, comunque, di non modificare la portata della liberalizzazione introdotta a partire dal d.lgs. n. 114 del 1998, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, traducendosi in una misura che contrasta con l'indicato parametro.
Nel senso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 288/2010, n. 247/2010 e ordinanza n. 199/2006.
Sull'ammissibilità di una disciplina regionale in materia di commercio che determini anche effetti pro-concorrenziali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, v. le citate sentenze n. 288/2010, n. 283/2009, n. 431/2007 e n. 430/2007.
Sulla necessità della verifica, in sede di scrutinio di costituzionalità, che le norme statali «siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato, allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza», v. le citate sentenze n. 63/2008 e n. 430/2007.
Sulla compatibilità costituzionale di disposizioni regionali adottate in ambiti di potestà legislativa concorrente o residuale ed aventi una valenza pro-competitiva, v. le citate sentenze n. 288/2010, n. 283/2009, n. 431/2007 e n. 430/2007.