Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione - Obbligo per gli esercizi commerciali di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi indicati dalla legge - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesa la riconducibilità della disposizione censurata alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte in cui impone agli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi ivi indicati. Premesso che l'organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute»; la censurata disposizione attua il principio generale fissato dal legislatore statale nella suddetta materia con l'art. 5, secondo comma, del d.l. n. 223 del 2006, ove è stabilito che la vendita dei farmaci da banco, di automedicazione o comunque non soggetti a prescrizione medica avvenga durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e debba essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. La disposizione regionale in esame trova, dunque, il proprio titolo di legittimazione nella potestà legislativa concorrente della Regione nella materia «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., limitandosi a stabilire la superficie minima che deve avere l'apposito reparto destinato allo svolgimento della riferita attività, secondo la tipologia di esercizio commerciale.
Sulla riconducibilità dell'organizzazione del servizio farmaceutico al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute», v. la citata sentenza n. 430/2007.
Nel senso che la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci mira ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista, v. le citate sentenze n. 448/2006, n. 87/2006, n. 275/2003 e n. 27/2003.