Sentenza 150/2011 (ECLI:IT:COST:2011:150)
Massima numero 35616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35612  35613  35614  35615


Titolo
Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Possibilità per gli esercenti il commercio di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza sindacale, previa concertazione, con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesi gli effetti pro-concorrenziali derivanti dalla disposizione censurata, riconducibile alla materia di competenza regionale residuale del «commercio» - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte in cui prevede che gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» di competenza regionale esclusiva e che le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, possono dettare norme che, indirettamente, producano effetti pro-concorrenziali; la censurata disposizione non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell'attività economica che ha ispirato il d.lgs. n. 114 del 1998, ma ne amplia la portata liberalizzatrice, aumentando, rispetto a quanto prevede l'art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è consentita l'apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l'area di libera scelta sia dei consumatori che delle imprese. Pertanto, la Regione Abruzzo, con le norme impugnate, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce anche effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta.

Nel senso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio», di competenza esclusiva residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze n. 288/2010 e n. 350/2008.

In relazione all'applicabilità del d.lgs. n. 114 del 1998 soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione in materia di commercio, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 288/2010, n. 247/2010 e ordinanza n. 199/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  12/05/2010  n. 17  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 114  art. 11