Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Disciplina, a carattere generale, della tutela della fauna - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità della censura - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione riguardante l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010 per genericità della relativa censura. L'intero ricorso statale è infatti basato sulla prospettata violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Sicché l'asserita totale estraneità dell'oggetto delle norme impugnate alle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano implica, se riscontrata dalla Corte, l'irrilevanza della misura del discostamento della normativa provinciale da quella statale, giacché né lo Stato né le Regioni, e in questo caso le Province autonome, possono legiferare del tutto al di fuori delle loro competenze legislative costituzionalmente attribuite. Ma ciò non esclude che la Corte, nello scrutinio del merito delle questioni sollevate, possa riconoscere, indipendentemente dall'impostazione del ricorso, la concomitanza di potestà legislative provinciali e statali, e valutare, in tale ipotesi, se le censure siano fondate o, al contrario, sia stata legittimamente prevista, da parte della Provincia autonoma, la tutela di interessi funzionalmente collegati con la materia dell'ambiente, ma rientranti in materie di propria competenza, sempre nel rispetto degli standard uniformi stabiliti dalle leggi statali.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 62/2008.