Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Disciplina, a carattere generale, della tutela della fauna indipendentemente dall'esercizio di specifiche attività e da particolari contesti spaziali - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6. La disposizione censurata, nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 378/2007.