Sentenza 151/2011 (ECLI:IT:COST:2011:151)
Massima numero 35619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35617  35618  35620  35621  35622


Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Specie vegetali parzialmente protette - Possibilità di raccolta illimitata dei funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari ed alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono - Deroga al limite massimo di tre chilogrammi giornalieri per persona, quale standard minimo fissato dalla disciplina statale a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che consente la raccolta illimitata di funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono, in deroga all'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993 n. 352, che costituisce standard uniforme di tutela, a garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema, e perciò costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  12/05/2010  n. 6  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1993  n. 352  art. 4    co. 1