Sentenza 184/2023 (ECLI:IT:COST:2023:184)
Massima numero 45932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/07/2023;  Decisione del  05/07/2023
Deposito del 29/09/2023; Pubblicazione in G. U. 04/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45933  45934


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto di associazione - Contenuto - Ricomprensione di una serie di diritti correlati, a protezione sia dei singoli che degli organismi associativi - Possibilità di bilanciamento del loro esercizio con altri diritti, purché in modo ragionevole e proporzionato - Ammissibilità della fissazione di limiti di scopo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della previsione, vigente ratione temporis, che vieta la candidatura oltre il terzo mandato per gli organi direttivi centrali delle federazioni sportive e delle DSA). (Classif. 081001).

Testo

Anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Quella assicurata dall’art. 18 Cost. è una ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione, che si traduce nella tutela di un ventaglio di diritti correlati a tale libertà che, anche al di là del diritto dell’individuo di associarsi, si estendono alla protezione degli organismi nei quali gli stessi individui agiscono in forma associata. Accanto ai diritti di coloro che aspirano ad associarsi – e segnatamente al diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, riconosciuto espressamente dal primo comma (salvi i divieti fissati nel secondo comma), e alla speculare libertà di non associarsi – la norma costituzionale tutela i diritti di coloro che si sono associati, dando vita ad organismi che rientrano fra le formazioni sociali ove si svolge la personalità degli individui. E in questo contesto si tratta di diritti individuali strettamente interconnessi e funzionali anche alla stessa libertà delle associazioni, di qualsiasi tipo, nella misura in cui ne assicurano essenzialmente l’autonomia normativa e organizzativa. (Precedenti: S. 32/2012 - mass. 36103; S. 248/1997 - mass. 23460; S. 417/1993 - mass. 19983; S. 454/1991 - mass. 17721; S. 239/1984 - mass. 9547; S. 190/1975 - mass. 7972).

Al pari di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, anche quelli riconducibili alla libertà di associazione tutelata dall’art. 18 Cost. – a partire dal diritto, espressamente menzionato, di associarsi liberamente, per il quale va sottolineato la tipicità dei limiti che la legge può apporvi in base alla disposizione costituzionale – sono suscettibili di un più generale bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango, sempre che sussista la necessaria connessione strumentale del vincolo con il fine e che il bilanciamento non risulti irragionevole o sproporzionato. In particolare, quanto alla garanzia dell’autonomia delle associazioni, va ravvisato un limite non travalicabile dal legislatore nell’esistenza stessa di un organismo associativo privato, la quale costituisce il nucleo irriducibile della (sua) autonoma sfera giuridica, mentre va escluso che costituiscano di per sé indebite interferenze sull’autonoma organizzazione o sull’attività dell’ente associativo previsioni legislative recanti vincoli alla composizione dei suoi organi direttivi o alla loro sfera di azione. (Precedenti: S. 173/2019 - mass. 41178; S. 160/2019 - mass. 42425; S. 85/2013 - mass. 37051; S. 282/2004 - mass. 28729; S. 301/2003 - mass. 27933; S. 193/1985 - mass. 11011; S. 40/1982 - mass. 9983; S. 12/1970 - mass. 4831; S. 69/1962 - mass. 1579).

Va escluso che costituisca indebita interferenza con l’esercizio della libertà di associazione la fissazione di limiti di scopo all’attività delle associazioni, negli stessi termini in cui tali limiti possono essere apposti all’attività del singolo, come quando si tratti dell’esercizio delle libertà economiche, che sono sottoposte a limiti e a controlli più ampi e penetranti di quelli configurati in relazione alla libertà di associazione come tale. Si tratta infatti, anche in questi casi, di limiti costituzionalmente giustificati, diretti a precludere al singolo di utilizzare la libertà associativa per il perseguimento di finalità sottoposte a particolari discipline pubblicistiche, e dunque non destinati ad incidere sul contenuto essenziale e tipico della libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost. (Precedenti: S. 417/1993 - mass. 19983).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost., l’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, con riferimento all’inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva il divieto di candidatura oltre il terzo mandato agli organi direttivi centrali delle federazioni e delle discipline sportive associate – DSA –, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, come conv. Premesso che sia le federazioni sportive nazionali che le DSA sono espressioni di un fenomeno organizzativo nel quale la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte non fa venir meno la loro natura associativa privata, la disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. prima-ter, non contrasta con i parametri evocati per aver fissato un limite ai mandati nell’assunzione di incarichi federali, astrattamente ammissibile, quanto perché tale limite non supera la verifica della non irragionevolezza e della non sproporzionalità del bilanciamento operato in concreto, tenuto conto dello scopo perseguito e delle modalità prescelte per il suo raggiungimento. Il bilanciamento operato dalla misura in esame – “interno” allo stesso art. 18 Cost., in quanto, da un lato, comprime l’autonomia normativa e organizzativa delle federazioni sportive nazionali e delle DSA e il diritto dei dirigenti “di lungo corso” di candidarsi nuovamente e il diritto dei componenti delle assemblee elettive di scegliere liberamente per chi votare; e, dall’altro, mira a garantire l’effettivo libero esplicarsi della stessa autonomia organizzativa –, rappresenta una misura sproporzionata e irragionevole rispetto agli obiettivi indicati si è prefissato. Mentre infatti il fine evitare “rendite di posizione” dei dirigenti “di lungo corso”, garantendo la par condicio fra i candidati e una maggiore partecipazione alla vita associativa non risulta né arbitraria, né pretestuosa, stimolando e favorendo, in linea con il principio di democrazia interna, una maggiore partecipazione dei tesserati agli organi direttivi e tutelando al tempo stesso anche l’interesse della federazione, la cui efficienza e la cui imparzialità potrebbero essere compromesse dalla formazione di un “gruppo di potere” interno all’organo direttivo, il divieto definitivo e irreversibile risulta tuttavia eccessivo. La drasticità di tale misura si risolve infatti in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità. Un ulteriore profilo di irragionevolezza della previsione censurata emerge ove si consideri la particolare ipotesi degli organi territoriali, che rischia invero di creare difficoltà nel reperimento dei candidati). (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 160/2019 - mass. 42427).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/07/1999  n. 242  art. 16  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte