Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Concessione, da parte del responsabile della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio, di deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette - Trasmissione della relazione informativa alle Autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo prevista dalle norme comunitarie - Contrasto con la disciplina statale che, nell'attribuire tale competenza al Ministero dell'ambiente, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. La stessa disposizione censurata precisa, al comma 1, che il suo ambito di applicazione è quello delle «specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca». Risalta in tal modo con chiarezza che la disciplina in questione esula, per sua stessa affermazione, dalla materia della caccia e della pesca, attribuita dallo statuto speciale alle Province autonome, e ricade quindi nell'ambito generale della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale. Pertanto, la competenza generale del Ministero dell'ambiente a concedere le deroghe di cui sopra - stabilita dall'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - si estende a tutto il territorio nazionale, senza che per la Provincia di Bolzano possa essere invocato un titolo di competenza speciale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 387/2008.