Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000 - Comunicazione alla Commissione Europea direttamente ad opera dell'Autorità provinciale anziché tramite il Ministero dell'Ambiente - Violazione della competenza statale a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che prevede un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, istituita dall'art. 4 della direttiva Habitat. Infatti, il «potere di interloquire con la Commissione europea [...] spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003 n. 131, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione, i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari.
In senso analogo, v. sentenze n. 378/2007; n. 425/1999.