Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Possibilità, per l'assessore provinciale alla caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico e della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggi, di autorizzare l'abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi - Contrasto con la normativa nazionale che, nel prevede il parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che introduce il comma 1-bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14. Infatti, nel procedimento delineato dalla norma impugnata, l'abbattimento è autorizzato previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, anziché dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, in difformità dalle previsioni contenute negli artt. 7 e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dettate a tutela della fauna selvatica, comprensiva delle specie elencate negli Allegati da II a IV della direttiva Habitat per assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario.