Sentenza 152/2011 (ECLI:IT:COST:2011:152)
Massima numero 35623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/04/2011; Decisione del
18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Titolo
Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali - Ricorso della Regione Siciliana - Eccepita inammissibilità della questione per omessa dimostrazione dell'esistenza di un effettivo vulnus al bilancio regionale derivante dalle disposizioni impugnate - Reiezione.
Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali - Ricorso della Regione Siciliana - Eccepita inammissibilità della questione per omessa dimostrazione dell'esistenza di un effettivo vulnus al bilancio regionale derivante dalle disposizioni impugnate - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, commi 2-octies e 2-undecies, 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa dimostrazione dell'esistenza di un effettivo vulnus al bilancio regionale derivante dalle disposizioni impugnate. Quel che si contesta nella specie, infatti, non è l'intervento del legislatore statale sui tributi propri, quanto la violazione del principio di spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel territorio della Regione di cui all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 1965, n. 1074 che costituirebbe, di per sé, vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui stabiliscono la destinazione esclusiva all'erario statale del maggior gettito che si pretende derivi da tributi erariali riscossi nel territorio regionale, senza che sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, commi 2-octies e 2-undecies, 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa dimostrazione dell'esistenza di un effettivo vulnus al bilancio regionale derivante dalle disposizioni impugnate. Quel che si contesta nella specie, infatti, non è l'intervento del legislatore statale sui tributi propri, quanto la violazione del principio di spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel territorio della Regione di cui all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 1965, n. 1074 che costituirebbe, di per sé, vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui stabiliscono la destinazione esclusiva all'erario statale del maggior gettito che si pretende derivi da tributi erariali riscossi nel territorio regionale, senza che sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/03/2010
n. 40
art. 1
co. 6
decreto-legge
25/03/2010
n. 40
art. 2
co. 2
decreto-legge
25/03/2010
n. 40
art. 2
co. 2
decreto-legge
25/03/2010
n. 40
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8