Sentenza 152/2011 (ECLI:IT:COST:2011:152)
Massima numero 35626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/04/2011; Decisione del
18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Titolo
Imposte e tasse - Finanza regionale - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria a fondi erariali per specifiche finalità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata acquisizione allo Stato di entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale siciliano in violazione delle disposizioni statutarie - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Finanza regionale - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria a fondi erariali per specifiche finalità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata acquisizione allo Stato di entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale siciliano in violazione delle disposizioni statutarie - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui, senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione, stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo art. 2, venga destinato in via esclusiva a fondi erariali per specifiche finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione relativo a quanto riscosso sul proprio territorio. Il riferimento alle attività svolte dalle società ex concessionarie del servizio nazionale di riscossione e soprattutto la precisa individuazione delle controversie, in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata, dimostra che il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Dette controversie, infatti, attengono o alla contestazione di pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre nell'ambito di giudizi di responsabilità contabile (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453), o alla contestazione di atti di citazione che introducono giudizi di responsabilità contabile o ancora alla richiesta, rivolta dalle predette ex concessionarie all'amministrazione finanziaria, di rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all'erario e poi rivelatesi inesigibili (artt. 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43). Si tratta, comunque, di controversie che, pur diverse, non attengono a questioni inerenti alla riscossione di un tributo erariale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui, senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione, stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo art. 2, venga destinato in via esclusiva a fondi erariali per specifiche finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione relativo a quanto riscosso sul proprio territorio. Il riferimento alle attività svolte dalle società ex concessionarie del servizio nazionale di riscossione e soprattutto la precisa individuazione delle controversie, in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata, dimostra che il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Dette controversie, infatti, attengono o alla contestazione di pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre nell'ambito di giudizi di responsabilità contabile (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453), o alla contestazione di atti di citazione che introducono giudizi di responsabilità contabile o ancora alla richiesta, rivolta dalle predette ex concessionarie all'amministrazione finanziaria, di rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all'erario e poi rivelatesi inesigibili (artt. 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43). Si tratta, comunque, di controversie che, pur diverse, non attengono a questioni inerenti alla riscossione di un tributo erariale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/03/2010
n. 40
art. 2
co. 2
legge
22/05/2010
n. 73
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2