Sentenza 152/2011 (ECLI:IT:COST:2011:152)
Massima numero 35628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
18/04/2011; Decisione del
18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Titolo
Imposte e tasse - Finanza regionale - Destinazione del gettito derivante dalla definizione agevolata di specifiche controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione a specifici fondi erariali per il finanziamento di missioni internazionali di pace - Violazione del principio statutario che riserva alla Regione Siciliana i tributi erariali riscossi nel territorio regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Imposte e tasse - Finanza regionale - Destinazione del gettito derivante dalla definizione agevolata di specifiche controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione a specifici fondi erariali per il finanziamento di missioni internazionali di pace - Violazione del principio statutario che riserva alla Regione Siciliana i tributi erariali riscossi nel territorio regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace» anche con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. La previsione denunciata ha ad oggetto proprio quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie, che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali, anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano. Si tratta, pertanto, di controversie che trovano il loro presupposto nell'esistenza di un rapporto tributario e la cui definizione delinea una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. La previsione di una simile agevolazione fiscale, con riferimento ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano, incide, pertanto, inevitabilmente sulle finanze regionali siciliane che ne subiscono le conseguenze proprio in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Pertanto, la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano "entrate nuove".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace» anche con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. La previsione denunciata ha ad oggetto proprio quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie, che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali, anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano. Si tratta, pertanto, di controversie che trovano il loro presupposto nell'esistenza di un rapporto tributario e la cui definizione delinea una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. La previsione di una simile agevolazione fiscale, con riferimento ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano, incide, pertanto, inevitabilmente sulle finanze regionali siciliane che ne subiscono le conseguenze proprio in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Pertanto, la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano "entrate nuove".
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/03/2010
n. 40
art. 3
co. 2
legge
22/05/2010
n. 73
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2