Sport - Ordinamento sportivo - Modifiche alle modalità di elezione degli organi direttivi centrali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate - Limite irreversibile, vigente ratione temporis, di tre mandati elettivi - Conseguente preclusione di candidature presentate da chi abbia già raggiunto, complessivamente, il numero massimo di mandati permessi (nel caso di specie: nei Comitati regionali della Federazione italiana tennis delle Regioni Toscana e Marche) - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali senza adeguata motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 241002).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla loro rilevanza e non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima-ter , in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 CEDU e all’art. 12 CDFUE, dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8 del 2018, che riguardano, rispettivamente, il dovere del CONI di adeguare il proprio statuto all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999 e il dovere delle federazioni sportive nazionali, delle DSA e degli enti di promozione sportiva di adeguare i propri statuti all’art. 16, comma 2, dello stesso decreto. Il TAR si concentra esclusivamente sulla norma che sancisce la definitiva incandidabilità dei soggetti che hanno già svolto tre mandati (cioè, sull’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999), senza mai soffermarsi sulle disposizioni appena citate in tema di adeguamento degli statuti. (Precedenti: S. 52/2023 - mass. 45386; S. 213/2022 - mass. 45084; S. 42/2023 - mass. 45413; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 266/2022 - mass. 45249).