Sentenza 153/2011 (ECLI:IT:COST:2011:153)
Massima numero 35630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35629  35631  35632


Titolo
Spettacolo - Revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche - Ricorso della Regione Toscana - Modificazione in sede di conversione della disposizione denunciata - Eccepita cessazione della materia del contendere - Reiezione - Trasferimento della questione sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, va disattesa l'eccepita cessazione della materia del contendere, in quanto le modifiche introdotte non soddisfano integralmente le pretese della ricorrente, atteso che la Regione non censura solamente la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, ma anche il carattere di dettaglio della norma impugnata, ascritta ad un àmbito di legislazione concorrente («promozione ed organizzazione di attività culturali»), nonché l'adozione in tale materia di un ampio potere regolamentare del Governo. Le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, possono, dunque, essere agevolmente trasferite sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione, senza che la materia del contendere possa ritenersi al riguardo cessata, poiché le innovazioni introdotte sono inidonee a risolvere tutti i punti d'interesse.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 298/2009 e n. 430/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2010  n. 64  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte