Sentenza 153/2011 (ECLI:IT:COST:2011:153)
Massima numero 35631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  18/04/2011;  Decisione del  18/04/2011
Deposito del 21/04/2011; Pubblicazione in G. U. 27/04/2011
Massime associate alla pronuncia:  35629  35630  35632


Titolo
Spettacolo - Revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche - Ricorso della Regione Toscana - Eccepita inammissibilità della questione per formulazione della generica questione - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità per formulazione generica della questione, in quanto la Regione non impugna soltanto il comma 2 dell'art. 1 (che prevede il parere, peraltro non obbligatorio, anziché l'intesa), ma altresì il comma 1, sia perché la revisione dell'assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche non lascerebbe alcuno spazio alla potestà legislativa regionale in una materia di legislazione concorrente, sia perché lo Stato avrebbe "abusato" del potere regolamentare utilizzandolo al di fuori della sfera della sua competenza esclusiva.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2010  n. 64  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte