Spettacolo - Revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione ad opera di disciplina statale di dettaglio della competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia "promozione e organizzazione di attività culturali", nonché della correlativa potestà regolamentare e amministrativa regionale e del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali" e dell'"ordinamento civile", con rispetto delle esigenze partecipative regionali - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, che disciplina la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche. Infatti, la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Da quanto precede risulta chiaro che interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo del tipo di quello prefigurato dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 405 e n. 270/2005.
Sull'irrilevanza della mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata nei settori di esclusiva competenza statale e sulla sufficienza del parere, v. citate sentenze n. 142 e n. 133/2008, peraltro ritenuta adeguata in ipotesi d'incidenza dell'intervento legislativo dello Stato su plurime competenze correlate, v. citata sentenza n. 51/2005.