Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di quelli di proporzionalità, offensività, personalità della responsabilità penale e solidarietà - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, 27, e 111 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, infatti, risultando carenti nella descrizione dei fatti di cui ai relativi giudizi, nonché nella motivazione sulla rilevanza della questione che sollevano, precludono lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.