Sentenza 156/2011 (ECLI:IT:COST:2011:156)
Massima numero 35635
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  20/04/2011;  Decisione del  20/04/2011
Deposito del 28/04/2011; Pubblicazione in G. U. 04/05/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana di conferma o conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a personale esterno alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Governo - Denunciata violazione dei principi di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso, nonché di quelli di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferibilità delle delibere impugnate all'esercizio della competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di organizzazione degli uffici regionali - Insussistente attribuzione costituzionale dello Stato a definire le deroghe al principio del pubblico concorso - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, in quanto riferibili all'organizzazione degli uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 14, lett. p) dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; inoltre, stante il principio del parallelismo tuttora vigente per le autonomie speciali, dette attribuzioni sono riferibili alla competenza amministrativa della Regione siciliana. Infatti, la prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra enti, posto che difetta la lesione o la menomazione di alcuna attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l'elemento oggettivo del conflitto, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati. Neppure ha fondamento la ritenuta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. non potendosi ritenere che sussista una attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico.

Atti oggetto del giudizio

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Deliberazione Giunta Regione Siciliana  29/12/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Sicilia  15/05/2000  n. 10  art. 9    co. 8  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 19    co. 6