Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato - Configurazione della fattispecie come reato - Causa di giustificato motivo come esimente del reato - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi più grave di reato di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998 - Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui tale norma − che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato − non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata, al pari di quanto invece previsto nell'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest'ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza − così precludendo la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente −, sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito delle questioni medesime
- Sulla inammissibilità − in ragione della carente descrizione della fattispecie e/o del difetto di motivazione sulla rilevanza − di questioni aventi ad oggetto la medesima norma censurata, v., ex plurimis, le richiamate ordinanze n. 84 e 75 del 2011.