Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e reali - Gradi di merito - Svolgimento, su istanza delle parti, nella forma dell'udienza pubblica - Preclusione - Ritenuta violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Questione divenuta priva di oggetto - Assorbimento del profilo di inammissibilità derivante dal difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 6 e 10, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 3-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, debbano svolgersi - tanto in primo grado che in appello - con rito camerale, non consentendone così la trattazione in udienza pubblica in presenza di una richiesta degli interessati. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 93 del 2010, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione del medesimo parametro evocato dall'odierno rimettente, l'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica». Con tale dichiarazione di illegittimità costituzionale − riferendosi essa ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione tanto personali che patrimoniali ed al di là del più ampio complesso di disposizioni oggi coinvolte nello scrutinio − risulta rimossa dall'ordinamento, con efficacia ex tunc, la norma contro cui si rivolgono le censure del giudice a quo, con la conseguenza che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Tale profilo di inammissibilità è poi assorbente rispetto a quello, pur riconoscibile, che deriva dal difetto di rilevanza, nel giudizio a quo, della questione concernente il giudizio di primo grado, non risultando dall'ordinanza di rimessione che sia stata formulata nel precedente grado di giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento.
- Per ipotesi di manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, v., ex plurimis, le richiamate ordinanze n. 306 e n. 78 del 2010 e, con riguardo a questione analoga a quella in esame, sentenza n. 80 del 2011.