Ordinanza 160/2011 (ECLI:IT:COST:2011:160)
Massima numero 35639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/04/2011; Decisione del
20/04/2011
Deposito del 06/05/2011; Pubblicazione in G. U. 11/05/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina sullo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche - Fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione con modifica della disposizione denunciata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina sullo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche - Fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione con modifica della disposizione denunciata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31, va dichiarata l'estinzione del processo in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione impugnata e della conseguente rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31, va dichiarata l'estinzione del processo in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione impugnata e della conseguente rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
29/07/2010
n. 31
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 101
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. Parte III, Allegato 5, tabella 3