Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omissione della descrizione della fattispecie concreta con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Non autosufficienza della motivazione a sostegno delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, per un verso, l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza; per altro verso, il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce in un mero elenco dei parametri costituzionali invocati e nell'assiomatica asserzione che la norma censurata sarebbe in contrasto con essi.
- In ordine all'impossibilità di effettuare il controllo di rilevanza in ipotesi di omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, v., ex multis, le richiamate ordinanze n. 85 del 2010 e nn. 211 e 202 del 2009.