Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale - Definizione del sistema di finanziamento dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" ad opera della Giunta regionale - Inosservanza del piano di rientro del disavanzo sanitario, oggetto di accordo stipulato con lo Stato - Conseguente violazione di disposizione statale di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16, il quale prevede la definizione del sistema di finanziamento dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" ad opera della Giunta regionale. La disposizione censurata, infatti non fissa alcun tetto di spesa, come previsto dalla legislazione statale espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica per il contenimento della spesa, né detta alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro.
In tema di principi di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 123/2011, n. 52, , n. 141, n. 100 e n. 52/2010, n. 237 e n. 139/2009 e n. 193/2007.