Sentenza 164/2011 (ECLI:IT:COST:2011:164)
Massima numero 35645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  09/05/2011;  Decisione del  09/05/2011
Deposito del 12/05/2011; Pubblicazione in G. U. 18/05/2011
Massime associate alla pronuncia:  35646


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

È infondata l'eccezione di inammissibilità − per difetto di motivazione sulla rilevanza − della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, il giudice a quo ha comunque motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del periculum libertatis, richiamando una propria precedente ordinanza (emessa in accoglimento di precedente impugnazione della difesa), con la quale aveva ritenuto che le esigenze cautelari - pure ravvisabili - di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari ed ha precisato che tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenuti nuovi elementi di ordine fattuale.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte