Sentenza 164/2011 (ECLI:IT:COST:2011:164)
Massima numero 35646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  09/05/2011;  Decisione del  09/05/2011
Deposito del 12/05/2011; Pubblicazione in G. U. 18/05/2011
Massime associate alla pronuncia:  35645


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Con la sentenza n. 265 del 2010, la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta - anziché soltanto relativa - di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater cod. pen.). Tali profili di illegittimità costituzionale si riscontrano anche in rapporto alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere riferita al delitto di omicidio volontario. Anche in tale ipotesi, la norma lede il principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di omicidio volontario a quelli concernenti i delitti di mafia; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Non può innanzitutto estendersi al delitto di omicidio volontario la ratio giustificativa della deroga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di mafia, per la quale dalla struttura della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere. Quanto all'ipotesi di omicidio volontario, infatti, non si è al cospetto di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere: ben può trattarsi, invero, di un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali ed in fattori emotivi correlati a speciali contingenze. Donde la conseguenza che, in un numero tutt'altro che marginale di casi, le esigenze cautelari - pur non potendo essere completamente escluse - sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedirne la riproposizione. Peraltro, la ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non può essere rinvenuta neppure nella gravità astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dall'elevato rango dell'interesse protetto: parametri, questi, significativi in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado, che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarle. Infine, la presunzione assoluta in esame non potrebbe rimanere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, esigenza che non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo piuttosto una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme. Da ciò discende la necessità, al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, non già di rimuovere integralmente la presunzione in questione, ma solo il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario". La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria non eccede, infatti, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, evitandosi comunque, in tal modo, l'irrazionale equiparazione dei procedimenti per il reato di omicidio volontario a quelli concernenti la criminalità mafiosa e rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 2  co. 

legge  23/04/2009  n. 38  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte