Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione al Governo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, del potere di individuare gli interventi urgenti ed indifferibili che rivestono carattere strategico nazionale - Ricorso della Regione Puglia - Intervenuta adozione, successivamente alla notifica del ricorso, degli atti di intesa per l'individuazione dei suddetti interventi e per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati della relativa realizzazione - Eccepita inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante l'adozione, successivamente alla notifica del ricorso, degli atti di intesa per l'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione e alla distribuzione di energia nel territorio regionale, nonché degli atti di intesa per la ratifica delle dei commissari straordinari incaricati della realizzazione degli interventi. Infatti l'istituto dell'acquiescenza non trova applicazione nel giudizio di legittimità costituzionale; sicché la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se la norma impugnata non ha trovato applicazione e non può più essere applicata, e non invece nell'ipotesi inversa.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 40/2010, n. 98/2007.