Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dei parametri costituzionali - Estensione alla Provincia ricorrente, in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia, della disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, quanto ai parametri da considerare deve ritenersi che le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni, nello stesso ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma può quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria ed anche una competenza amministrativa più ampia - in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. È evidente, in definitiva, che, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere - in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia - la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario. Quanto alle funzioni trasferite alle Province autonome ai sensi dell'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dal d.lgs. n. 463 del 1999, si deve osservare che le competenze legislative e amministrative derivanti dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione sono più ampie rispetto a quelle statutarie. Da ciò deriva che nelle prime sono comprese le seconde, con la conseguenza che non si pone un problema di autonoma violazione di queste ultime.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 383/2005 e n. 8/2004.