Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, diversi dagli operatori sanitari (nel caso di specie: iscritti all'albo dell'Ordine dei chimici e dei fisici) - Inadempimento - Effetti - Sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e relativa annotazione nell'albo professionale - Possibile valutazione della necessità dell'obbligo, tenuto conto delle concrete tipologie di svolgimento della professione - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto al lavoro e dello sviluppo della personalità - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e come sostituito, «nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale – pena la sospensione dall’albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione. Il giudice a quo non svolge alcuna adeguata argomentazione a supporto delle censure, limitandosi l’apparato argomentativo a un passaggio dell’ordinanza di rimessione che assume carattere eminentemente tautologico, il contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordinanza di rimessione deve contenere una autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 108/2023 – mass. 40636 – 45553; S. 237/2021 – mass. 40636 – 44419).