Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Puglia - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, riguardante la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regione le Province autonome interessate. Non può infatti escludersi l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative concernenti la realizzazione (e non solo l'individuazione) degli interventi previsti nella norma censurata. E, nel caso di specie, il rispetto del criterio di proporzionalità, sulla base della considerazione che l'intervento statale è finalizzato a garantire l'effettività dell'attuazione degli interventi individuati; sicché proprio la natura strategica degli stessi impone che la loro realizzazione proceda in modo unitario e coordinato, giacché le finalità complessive concordate tra Stato e Regioni potrebbero essere frustrate se si verificassero forti discrasie nei tempi e nelle modalità di esecuzione.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 215/2010.