Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede il potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche - Regioni ed enti locali - che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. Nel caso di specie, la norma censurata non contempla né i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 120 Cost., né le procedure previste - sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale - dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Anzitutto, è stato attribuito un potere sostituivo direttamente ad un organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario. Inoltre il potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che consenta all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti - per la cui mancanza viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere - ed evitare così di essere sostituito. La norma censurata prevede, inoltre, che il commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale potere di riduzione è del tutto in contrasto sia con la norma costituzionale citata, sia con l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, poiché restringe ancor di più, in modo indebito e discrezionale, l'autonomia degli enti, la quale deve essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla legge. Va infine escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.