Sentenza 165/2011 (ECLI:IT:COST:2011:165)
Massima numero 35652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
09/05/2011; Decisione del
09/05/2011
Deposito del 12/05/2011; Pubblicazione in G. U. 18/05/2011
Titolo
Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, concernente la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili. I commissari straordinari del Governo sono infatti organi statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro stabilisce l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, concernente la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili. I commissari straordinari del Governo sono infatti organi statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro stabilisce l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/07/2010
n. 105
art. 1
co. 1
legge
13/08/2010
n. 129
art.
co.
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 4
co. 3
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte