Energia - Misure urgenti in materia di energia - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» - Omessa previsione di idonea articolazione procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata». La norma impugnata configura un drastico superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, inidoneo ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»). La previsione, nella norma censurata, di un invito, rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare - in posizione minoritaria - alla riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si decide l'esercizio del potere sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 33/2011, n. 121/2010, n. 24/2007, n. 339/2005, n. 383, n. 339/2005 e n. 6/2004.