Ordinanza 168/2011 (ECLI:IT:COST:2011:168)
Massima numero 35656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  09/05/2011;  Decisione del  09/05/2011
Deposito del 12/05/2011; Pubblicazione in G. U. 18/05/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Ufficio della Regione sarda in Bruxelles - Reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo - Possibilità di far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

Va dichiarato estinto il processo, per rinuncia da parte dell'Avvocatura generale dello Stato accettata dalla Regione autonoma della Sardegna, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 97 Cost. ed all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); con la legge regionale 21 gennaio 2011, n. 4, infatti, la Regione autonoma della Sardegna ha abrogato la disposizione impugnata.

Nello stesso senso v., da ultimo, le ordinanze n. 148 e n. 160 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  30/06/2010  n. 13  art. 23  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  15/02/1996  n. 12  art. 4  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  12/08/1997  n. 22  art. 1  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 6  co. 14

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte