Sentenza 361/1991 (ECLI:IT:COST:1991:361)
Massima numero 17580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/07/1991;  Decisione del  11/07/1991
Deposito del 18/07/1991; Pubblicazione in G. U. 31/07/1991
Massime associate alla pronuncia:  17162


Titolo
SENT. 361/91 B. REATO E PENA IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE - LIMITI - POSSIBILITA' DI CONCEDERE IL BENEFICIO UNA SOLA VOLTA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR LUOGO ALLA APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI, EX ART. 444 COD.PROC.PEN., ESSENDO NEL CASO, LA RICHIESTA STESSA, SUBORDINATA ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta affermata, (v. massima precedente) la ragionevolezza delle previste limitazioni in tema di concedibilita' della sospensione condizionale della pena, va ritenuta infondata la questione di legittimita' costituzionale concernente la impossibilita' di far luogo alla applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen., ove la richiesta medesima sia subordinata alla concessione della sospensione e questa, come nel caso, non possa essere concessa, per averne il condannato gia' usufruito, in quanto, attraverso il profilo di negozialita' che informa il rito speciale, si coglie la conferma della discrezionalita' del giudice nella valutazione dei presupposti del beneficio, si' che alla possibilita' offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il giudice, di accogliere integralmente la richiesta, concedendo la misura, ovvero di respingerla in toto se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod.pen. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte