Sentenza 170/2011 (ECLI:IT:COST:2011:170)
Massima numero 35659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
11/05/2011; Decisione del
11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo - Possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Incidenza sulla disciplina di diritto privato di tali contratti - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo - Possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Incidenza sulla disciplina di diritto privato di tali contratti - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 , in quanto la norma censurata, stabilendo la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incidendo su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incide sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 , in quanto la norma censurata, stabilendo la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incidendo su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incide sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
14/07/2010
n. 24
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte