Sentenza 185/2023 (ECLI:IT:COST:2023:185)
Massima numero 45786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  25/05/2023;  Decisione del  25/05/2023
Deposito del 05/10/2023; Pubblicazione in G. U. 11/10/2023
Massime associate alla pronuncia:  45785


Titolo
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, diversi dagli operatori sanitari (nel caso di specie: iscritti all'albo dell'Ordine dei chimici e dei fisici) - Inadempimento - Effetti - Sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie e relativa annotazione nell'albo professionale - Possibile valutazione della necessità dell'obbligo, tenuto conto delle concrete tipologie di svolgimento della professione - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come sostituito, «nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale – pena la sospensione dall’albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione». La scelta del legislatore – censurata per la dedotta irragionevolezza della scelta di imporre la vaccinazione anti COVID-19 indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, senza alcuna considerazione delle specifiche tipologie di professione e dell’attività lavorativa in concreto svolta – non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali. Deve considerarsi che la scelta per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. Né spetta alla Corte costituzionale valutare quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l’imposizione dell’obbligo vaccinale, essendo tale scelta rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, pur dovendo, però, valutare se la scelta del legislatore sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in particolare quando, come nella specie, vengano in rilievo diritti fondamentali che richiedano di essere ponderati e bilanciati tra loro. Ebbene, l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l’individuazione direttamente per legge dei destinatari dell’obbligo vaccinale sia coerente con l’esigenza – che trae origine dall’art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell’interesse della comunità. Infine, la scelta dell’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie risulta non sproporzionata, stante la portata della conseguenza dell’inadempimento (sospensione del rapporto lavorativo, priva di conseguenze di tipo disciplinare) e la natura transitoria dell’imposizione, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica in corso. (Precedenti: S. 15/2023 – mass. 4063645318; S. 14/2023 – mass. 45312; S. 268/2017 – mass. 40636).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 

legge  28/05/2021  n. 76  art.   co. 

decreto-legge  26/11/2021  n. 172  art. 1  co. 1

legge  21/01/2022  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte