Sentenza 170/2011 (ECLI:IT:COST:2011:170)
Massima numero 35660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MADDALENA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
11/05/2011; Decisione del
11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo - Riproduzione di precedente disposizione regionale che prevede la possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Incidenza sulla disciplina di diritto privato di tali contratti - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo - Riproduzione di precedente disposizione regionale che prevede la possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Incidenza sulla disciplina di diritto privato di tali contratti - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, in quanto tale norma regionale, nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione, incidendo in tal modo, anch'essa, sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, in quanto tale norma regionale, nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione, incidendo in tal modo, anch'essa, sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/08/2010
n. 38
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte