Parlamento - Intercettazioni occasionali di comunicazioni o conversazioni di membri del Parlamento - Utilizzazione nel procedimento penale subordinata alla autorizzazione della Camera di appartenenza - Asserita esorbitanza rispetto alla ratio della garanzia di cui all'art. 68, comma terzo, Cost. - Presunta violazione del principio di uguaglianza e asserita indebita ingerenza della Camera nell'attività giurisdizionale - Carente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), secondo cui le intercettazioni in cui sia stato casualmente captato un parlamentare, nel corso di un procedimento penale riguardante terzi, possono essere utilizzate nei confronti del primo solo previa autorizzazione della Camera competente. Ai fini della dimostrazione della rilevanza della questione, l'ordinanza di rimessione risulta carente di adeguata motivazione in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, oggetto di istanza di utilizzazione da parte del pubblico ministero: in particolare, essa manca di precisare, con la necessaria univocità, quando il parlamentare sia divenuto indagato in rapporto all'epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di reità a suo carico, al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che l'intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento impiegato dall'Autorità giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova a carico del membro del Parlamento, posto che in tale ultimo caso l'intercettazione non potrebbe ritenersi casuale.
- Per identica questione - formulata in termini del tutto analoghi e con le medesime carenze di motivazione - già dichiarata inammissibile, v. la citata sentenza n. 114 del 2010.
- Sull'effetto di manifesta inammissibilità della questione determinato dalla carente motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 263 del 2010.