Ordinanza 172/2011 (ECLI:IT:COST:2011:172)
Massima numero 35662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/05/2011;  Decisione del  11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Massime associate alla pronuncia:  35663  35664  35665


Titolo
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata violazione dei doveri di solidarietà e lamentata lesione del diritto delle persone non abbienti all'assistenza sociale - Questioni prive di motivazione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI. Infatti, il giudice a quo si limita ad evocare i suddetti parametri ed a riportarne, parafrasandolo, il contenuto, senza indicare le ragioni della denunciata illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte