Ordinanza 172/2011 (ECLI:IT:COST:2011:172)
Massima numero 35663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/05/2011;  Decisione del  11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Massime associate alla pronuncia:  35662  35664  35665


Titolo
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni dall'imposta - Esenzione a favore degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio - Insussistenza, in base all'interpretazione della Cassazione elevata a "diritto vivente" - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli immobili di proprietà degli IACP - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune non beneficiano dell'esenzione dall'ICI, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata dalla difesa erariale, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. Infatti, il giudice rimettente espone in modo adeguato le ragioni della dedotta ingiustificata disparità di trattamento, affermando che la disciplina denunciata contrasta con l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, evidenziata dal fatto che sia gli immobili posseduti dai Comuni e destinati a edilizia residenziale pubblica sia quelli posseduti dagli IACP ed aventi la stessa destinazione sono utilizzati per raggiungere il medesimo fine, di pubblico interesse, di soddisfare le esigenze abitative dei cittadini meno abbienti.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte