Ordinanza 173/2011 (ECLI:IT:COST:2011:173)
Massima numero 35666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  11/05/2011;  Decisione del  11/05/2011
Deposito del 19/05/2011; Pubblicazione in G. U. 25/05/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti - Classificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia ammessa anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale - Conseguente ritenuta derogabilità delle norme in materia di distanze tra fabbricati dettate dal decreto interministeriale n. 1444 del 1968 - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia "governo del territorio" e della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", nonché asserita illegittima ed irragionevole incidenza sul diritto di proprietà - Motivazione sulla rilevanza fondata su un erroneo presupposto interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per erroneità del presupposto interpretativo posto a fondamento della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 20 del 2005, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., in quanto - classificando il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti come ristrutturazione edilizia, ammessa anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale - consentirebbe di derogare alle norme del decreto interministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra fabbricati. Secondo la prevalente giurisprudenza ordinaria e amministrativa, dalla quale il rimettente si è discostato, la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che essa consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, la deroga prevista dalla norma censurata - non potendo ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né potendo operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore a carattere inderogabile - non trova applicazione nel processo principale.

Nel senso che la disciplina sulle distanze tra fabbricati costituisce materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 232/2005.

Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui motivazione sulla rilevanza è inficiata da un erroneo presupposto interpretativo, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 34/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 64  co. 2

legge della Regione Lombardia  27/12/2005  n. 20  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte