Sentenza 174/2011 (ECLI:IT:COST:2011:174)
Massima numero 35667
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/06/2011;  Decisione del  07/06/2011
Deposito del 07/06/2011; Pubblicazione in G. U. 07/06/2011
Massime associate alla pronuncia:  35668


Titolo
Referendum abrogativo - Sopravvenuta modifica della disciplina oggetto del quesito - Trasferimento od estensione della richiesta referendaria alla normativa successiva, qualora l'intenzione del legislatore rimanga fondamentalmente identica - Spettanza all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - Identificazione dell'ambito del giudizio riservato alla Corte costituzionale.

Testo

Qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, spetta all'Ufficio centrale per il referendum accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Infatti, ove tale intenzione rimanga fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la richiesta di abrogazione referendaria non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza. In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all'Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba pur sempre svolgersi, trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l'art. 75 Cost. In riferimento al quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, alla Corte costituzionale verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d'inammissibilità rispetto all'art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione.

In relazione al trasferimento ovvero all'estensione della richiesta di abrogazione referendaria alla legislazione successiva, qualora l'intenzione del legislatore rimanga fondamentalmente identica, v. la citata sentenza n. 68/1978.

Sui compiti spettanti alla Corte costituzionale in riferimento al quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum, v. le citate sentenze n. 137/1993, n. 48/1981 e n. 70/1978.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte