Ordinanza 158/1999 (ECLI:IT:COST:1999:158)
Massima numero 24651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  29/04/1999;  Decisione del  29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24652


Titolo
ORD. 158/99 A. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI APPELLO - PREVISIONE, SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE", CHE IL SOLO GIUDICE DI SECONDO GRADO POSSA PRONUNCIARSI ANCHE SOLO SU UNA PARTE DEL MERITO, RINVIANDO GLI ATTI ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE, CHE HA EMESSO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO DA ESSO AFFERMATO E LA DECISIONE DELLA RESTANTE PARTE DELLA DOMANDA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' ED INDIPENDENZA DEL GIUDICE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105 r.d. 15 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata con riferimento all'art. 101, comma secondo, Cost..

- S. n. 375/1996.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  15/08/1933  n. 1038  art. 105  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte