Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione forense - Possibilità, secondo il "diritto vivente", di motivare i giudizi di non ammissione dei candidati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione e degli interessi all'accesso al lavoro ed all'adeguatezza e preparazione della classe forense, nonché asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Genericità ed astrattezza di talune censure - Inconferenza di uno degli evocati parametri - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), nel testo modificato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 Cost. - nella parte in cui essi consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. Tale punteggio, infatti, nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato. Un simile metodo, che risponde al criterio di cui all'art. 97 Cost. secondo cui l'attività amministrativa è retta anche da criteri di economicità ed efficacia, non implica alcun difetto di trasparenza, sicché non risultano lesi né il diritto al lavoro inteso come diritto al conseguimento di un'abilitazione professionale, né il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché la disciplina censurata non preclude il ricorso al giudice amministrativo. Quanto all'art. 117, primo comma, Cost., si tratta di parametro non conferente, perché la disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.
In materia di esami per l'accesso alla professione forense v. la sentenza n. 20 del 2009.