Lavoro e occupazione - Lavoratore socio di cooperativa per l'attuazione di programmi per lavori socialmente utili - Esclusione dalla società in ipotesi di assenza dal lavoro per quindici giorni anche non consecutivi, salva la presenza di motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica - Mancata previsione di ulteriori ragioni oggettive a giustificazione dell'assenza, comunque indipendenti dalla volontà del lavoratore - Denunciata irragionevole disparità di trattamento con incidenza sul diritto al lavoro, nonché violazione del principio della tutela dei lavoratori - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 - che prevede l'esclusione del socio dalla società in caso di assenze dal lavoro superiori a quindici giorni - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. La questione, infatti, è stata sollevata in un giudizio cautelare già definito dal giudice a quo con l'accoglimento dell'istanza di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sicché il remittente ha, su questa domanda, esaurito la sua potestas iudicandi; d'altra parte, la questione risulta prematura in ordine al giudizio di merito, poiché il giudice l'ha sollevata prima di fissare l'udienza di discussione, per cui il rapporto processuale non si è ancora instaurato.
Sull'ammissibilità delle questioni incidentali sollevate in sede cautelare quando il giudice non provveda sulla domanda, oppure quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce, v. le sentenze n. 161 del 2008 e n. 151 del 2009.
Sull'inammissibilità delle questioni incidentali sollevate in una fase antecedente a quella del valido radicamento del contraddittorio, v. la sentenza n. 451 del 1993.
Sull'inammissibilità delle questioni incidentali premature v., da ultimo, le ordinanze n. 277 e n. 363 del 2010.