Ordinanza 177/2011 (ECLI:IT:COST:2011:177)
Massima numero 35672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  07/06/2011;  Decisione del  07/06/2011
Deposito del 08/06/2011; Pubblicazione in G. U. 15/06/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento giudiziario - Divieto di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 [Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della L. 25 luglio 2005, n. 150], come sostituito dall'art. 2, comma 4, della 1egge 30 luglio 2007, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui vieta di destinare i magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, è priva di adeguata motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, perché il giudice a quo, dopo aver osservato di essere stato chiamato alla trattazione del procedimento penale, in sostituzione, con provvedimento del presidente del tribunale, non chiarisce l'effettiva portata di tale provvedimento - non spiegando se esso sia finalizzato a porre rimedio ad una situazione di occasionale e temporanea assenza di altri magistrati facenti parte dell'ufficio, oppure ad un vero e proprio conferimento di funzioni "giudicanti" vietate dalla legge - né fornisce chiarimenti in ordine alla ricaduta degli asseriti vizi della designazione sul piano della legittimità del processo a quo.

Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale priva di adeguata motivazione sulla rilevanza v., tra le più recenti, le ordinanze n. 126 e n. 171 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 

legge  30/07/2007  n. 111  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte